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Testo di legge reinviato ai deputati, corretto e corredato da 150 firme - Capitolo 23

Aggiornato il 18/06/2024 08:00 
 

9 gennaio 2002 - Come si è detto al Capitolo 18 mi accingevo a rilanciare il testo di Legge inviato a tutti i deputati nella precedente legislatura.

Del resto Il prof. Daniele aveva inviato a nome dell'UIC, dopo l'avvenuto insediamento delle nuove camere, un messaggio augurale agli onorevoli in cui si caldeggiava l'emanazione di una Legge sulla accessibilità.

D'altro canto la pubblicazione sulle liste delle circa 15 risposte avute da altrettanti deputati, di cui alcuni con incarichi di governo o dirigenziali nei gruppi, avevano indotto un Clima meno riluttante e più possibilista nei confronti di questa iniziativa.

Erano però trascorsi alcuni mesi perché, con la morte di wai.camera.it, non più riappaltato alla ditta che lo aveva realizzato a causa del cambio di indirizzo politico della nuova maggioranza, non riuscivo a tirar giù la lista degli indirizzi e-mail.

La collaborazione di Mario Palma fu preziosa e decisiva:

1) Mi fornì l'elenco di tutti ideputati;

2) Contribuì a diffondere il testo nelle liste cui io non ero iscritto;

3) Raccolse circa la metà delle 150 firme di sottoscrittori;

4) Come si dirà al capitolo seguente, cominciò con me ad Aprire interlocuzioni telematiche con alcuni esponenti politici di Rilievo.

Il testo raccolse in generale commenti positivi da parte delle liste di Cecolandia Informatica. Molti si offrirono di contattare i deputati loro conoscenti. Molti mi segnalarono errori di forma e di battitura. Molti mi fecero i complimenti, segno che era tempo.

Rincuorato da questo consenso apportai alcune modifiche al testo, riguardanti un riferimento più puntuale alla legislazione vigente, sia comunitaria che italiana stabilendo da un lato un legame con la Legge 7 agosto 1990 sulla trasparenza amministrativa n. 241, dall'altro il collegamento alla 104, stante la stretta analogia tra barriere dell'Informazione e barriere architettoniche. Ebbi anche un piccolo aiuto dall'avvocato Nicola Ferrando.

Per rispetto della volontà di quelli che avevano già aderito non tenni conto di quelle modifiche che stravolgevano o amputavano profondamente il testo. In particolare: i tagli proposti dal Graziani che non riteneva dovessero entrare nel testo della Legge; le linee Guida del WAI; la cospicua sfoltitura propostami dall'Avv. Giulio Nardone, Presidente Associazione Disabili Visivi, il quale si ripromise, se avesse avuto tempo, di farsi lui stesso portavoce di un Disegno di Legge in tal senso ma non poteva sottoscrivere, lui che era noto agli onorevoli come avvocato, causa gli strafalcioni giuridici contenuti nel testo.

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Segue il testo inviato il 9 gennaio 2001 ai deputati corredato dalle 150 firme che avevamo raccolto con Mario Palma.

To: elenco di tutti i deputati

Subject: Diritto di accesso alla Informazione Digitale

EGR. ON. DEPUTATO,

I 151 sottoscrittori della presente proposta di Legge per la regolamentazione del Diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche, sono cittadini in maggioranza disabili, specie non vedenti, tra cui si annoverano, oltre a comuni cittadini:

- Insegnanti di ogni ordine, non solo disabili;

- Docenti universitari e ricercatori presso enti di ricerca;

- Informatici, webmasters e amministratori di sistema;

- Esponenti di associazioni di disabili e responsabili di istituzioni che operano nel campo dello svantaggio;

- Membri di gruppi di Lavoro ministeriali e AIPA sul tema "accessibilità".

Le adesioni sono state raccolte in soli venti giorni, a riprova di quanto siano sentite le problematiche qui esposte in forma di articolato.

Con la presente essi ripropongono alla Cortese Attenzione di tutti gli Onorevoli di tutte le parti politiche una bozza di proposta di Legge, già inoltrata nel corso della precedente legislatura, in data 11/09/2000, a firma di Donato Taddei.

Il dibattito parlamentare sulla scorsa finanziaria prima, e il lungo periodo preelettorale poi, non hanno permesso che essa si traducesse in iniziativa parlamentare, d'onde la sua riproposizione, anche in considerazione della urgenza di colmare un vuoto legislativo che pone il nostro paese in posizione arretrata in Materia, rispetto ai suoi partners europei ed americani.

A Dimostrazione della estrema trasversalità riscontrata l'anno scorso le riportiamo i nominativi degli esponenti politici, spesso prestigiosi e/o con incarichi di governo, che si dissero disposti a presentare un Disegno di Legge in tal senso o che espressero lusinghieri apprezzamenti alla iniziativa:

- Acciarini Chiara (ds)

- Apolloni Daniele (lega nord-Padania)

- Battaglia Augusto (DS)

- chiusoli Franco (DS)

- Dedoni Antonina (DS)

- Frattini Franco (Forza Italia)

- Gambale Giuseppe (l'Ulivo)

- Lenti Maria (rifondazione comunista)

- Mussi Fabio (DS)

- Mussolini Alessandra (Alleanza nazionale)

- Russo Paolo (Forza Italia)

- Scoca Maretta (Lega Nord - Padania)

- Stelluti Carlo (ds)

- Valpiana Tiziana (rifondazione comunista)

Durante questo ultimo anno qualcosa è stato sicuramente fatto:

- La circolare del Ministro della funzione pubblica n. 3 del 13/03/2001, recante: "LINEE Guida PER L'ORGANIZZAZIONE, L'USABILITÀ E L'ACCESSIBILITÀ DEI SITI WEB DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" in esecuzione dell'art. 1, comma 2, del DLGS. n. 29/1993.

- La circolare n. 32 del 06/09/2001 dell'Autorità Informatica per la pubblica amministrazione (AIPA) recante: "Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili".

Tuttavia ciò che ci spinge a sottoporLe questa bozza di articolato è la considerazione che sia necessaria ed urgente una Legge di iniziativa Parlamentare che stabilisca dei principi generali e delle linee Guida, costituendo un quadro di riferimento coerente e organico su cui fondare la regolamentazione ad opera degli organismi governativi. Si tratta di recepire ed attuare nel nostro ordinamento principi di "design for all" contenuti in trattati internazionali e comunitari come:

- Uguaglianza di opportunità delle persone portatrici di Handicap (risoluzioni ONU 4/1995, 48/1996).

- Trattato di Amsterdam (artt. 13-125 / 130-136 / 145-255).

- Risoluzioni del Consiglio UE 20-12-1996 e del 27-06-1999.

- Conferenze ministeriali di Lisbona (marzo 2000) e di Feira (giugno 2000).

Raccordandoli alla legislazione italiana vigente:

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 (specie CAPO I, Art. 1-3, e CAPO V, Art. 22-28) e successive integrazioni: Decreto Presidente Della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e Decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29 (Art. 1, 2, 12 comma 4);

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

- Legge annuale 2000, n. 340, pubblicata il 24 novembre 2000.

in attuazione del divieto di discriminazioni previsto dall'Art. 3 e 21 Costituzione nonché dal "Trattato che istituisce la Comunità Europea", di cui alla Legge n. 209/1998.

I firmatari sottoscrivono altresì quanto scriveva l'anno scorso Donato Taddei agli Onorevoli, introducendo questo testo:

"Le ridondanze e i pleonasmi derivano dal tentativo di focalizzare meglio i concetti esposti: pur nella duplice veste di Tecnico informatico e di utente Disabile, non nascondo di aver trovato difficoltà a sintetizzare in forma di articolato questa Materia alquanto complessa. Immagino le difficoltà che possano trovare persone, ancorché Legislatori, che non si sono mai occupati finora di queste tematiche! Il senso di questo modesto contributo, che altrimenti sarebbe solo stupida presunzione, è appunto proprio questo.

Nella ipotesi più lusinghiera mi aspetterei che Ella, magari insieme ad altri Onorevoli parlamentari, meglio ancora se in maniera trasversale, presentasse un Disegno di Legge che riprenda, migliorati, i contenuti di questo testo.

In subordine mi aspetterei che Ella Le dia una scorsa, magari per trarne elementi di riflessione e/o di Informazione.

Le sarei poi grato se volesse informarmi di eventuali sviluppi che dovessero nascere da questa iniziativa.

Sono a disposizione per chiarimenti e rilievi.

Per contatti: Donato Taddei, tel 081 72.64.614, e-mail (media preferito):

do.taddei@agora.it

Distintamente."

Le 151 firme sono riportate in coda.

Napoli, 9/1/2002

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Sommario

Art. 1. Diritto di accesso

Art. 2. PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE dei siti e dei servizi

Art. 3. L'AUTORITà GARANTE

Art. 4: portali e pagine web accessibili

Art. 5. FORMA SCRITTA ED EQUIVALENTI TESTUALI

Art. 6. SUPPORTI DIGITALI MULTIMEDIALI

Art. 7. BANCHE DATI E PROCEDURE DI ACCESSO.

Art. 8. FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 9. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Proposta di Legge per la regolamentazione del Diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche.

Art. 1. Diritto di accesso

Lo stato garantisce a tutti i cittadini, applicando il principio Costituzionale di uguaglianza, il Diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici erogati dalla pubblica amministrazione, in considerazione della grande rilevanza Sociale dell'impatto delle tecnologie basate sull'uso di reti di elaboratori, in particolare il fenomeno Internet.

La rilevanza Sociale ed economica dei sistemi informatici assorbe da tempo quote significative del P.I.L. e determina radicali cambiamenti nel modo di lavorare, di istruirsi, di fruire di nuovi e diversi servizi.

L'accesso e la fruizione delle informazioni digitali, specie per via telematica, sono sempre più collegati a Diritti costituzionali fondamentali.

La pubblica amministrazione deve provvedere a rimuovere le barriere tecnologiche che si stanno producendo, le quali creano nuovi analfabetismi e nuove disabilità, precludendo a vaste categorie di cittadini l'esercizio di Diritti fondamentali.

Art. 2. PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SITI E DEI SERVIZI

Le Pubbliche Amministrazioni, definite ai sensi del secondo comma Art. 1 D.LGS. 03/02/1993, n. 29, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, le aziende appaltatrici di servizi informatici, le banche di interesse nazionale, le casse di risparmio, le casse depositi e prestiti non lucrative, le aziende municipalizzate e regionali, i partiti, i sindacati, le ONLUS, le aziende di telecomunicazione a partecipazione di capitale pubblico, le aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici o comunque fruiscano di contributi a carico dello Stato o di altri enti pubblici, sono tenute, nell'allestimento e nella gestione di siti, banche dati e servizi telematici, a porre particolare attenzione per assicurare il Diritto di cui al precedente Art. 1, a tutte le categorie di cittadini, specie se svantaggiati o disabili.

In particolare:

- Anziani, spesso affetti da riduzioni e limitazioni sensoriali, motorie, cognitive;

- Cittadini sottoscolarizzati, non scolarizzati e privi di conoscenze informatiche;

- I bambini svantaggiati e disabili in obbligo scolare;

- Cittadini affetti da disabilità sensoriali (non vedenti, non udenti, ipovedenti, ipoudenti ecc.);

- Cittadini affetti da disabilità motorie anche gravi;

- Cittadini affetti da problemi psichici con disturbi e ritardi nell'apprendimento, nella comunicazione, nella vita di relazione.

Pertanto qualsiasi attività di progettazione e sviluppo basata su tecnologie informatiche deve attenersi ai seguenti principi generali:

A) PRINCIPIO DI Indipendenza DAL DISPOSITIVO: I sistemi informatici, i servizi telematici, i supporti contenenti informazioni digitalizzate di interesse Sociale e culturale devono essere accessibili a tutti i cittadini, tenendo conto che essi possono possedere macchine diverse, per dimensioni, capacità, velocità, architettura, sistema operativo, interfaccia utente, dispositivi di interazione col sistema e con l'Informazione e la sua fruizione, come periferiche alternative.

B) PRINCIPIO DI PRESENTAZIONE EQUIVALENTE: Le informazioni e le procedure di accesso ai sistemi, alle reti e ai prodotti di cui al punto A, devono sempre distinguere ed attuare la separazione fra il contenuto di Informazione e la sua presentazione. Il contenuto di Informazione deve essere sempre disponibile anche secondo modalità alternative di presentazione: deve essere sempre possibile l'accesso alle informazioni sia con interfacce grafiche e basate su dispositivi di puntamento, sia attraverso interfacce testuali,con comandi a Tastiera, con terminali di diversa risoluzione, con terminali GSM e computers palmari e da Automobile,lettori di schermi collegati a dispositivi speciali (es. barre Braille, dispositivi di Sintesi Vocale), videoingranditori, emulatori di Mouse e di Tastiera, cannucce a soffio, dispositivi di telecomando, ecc.. In considerazione del fatto che il contenuto informativo deve essere veicolabile attraverso differenti canali sensoriali, le immagini e i suoni rilevanti ai fini dell'Informazione delle procedure di accesso, devono essere sempre associati a riferimenti testuali e descrittivi, che ne chiariscano o sostituiscano la funzione. Ove questo risulti utile, il contenuto testuale può essere arricchito, specificato o chiarito con immagini e suoni, animazioni, filmati, e quanto altro possa facilitare la comunicazione, la fruizione delle informazioni e l'interazione col sistema, utilizzando a pieno le possibilità multimediali rese disponibili dalla Tecnologia attuale.

C) PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ E SEMPLICITÀ D'USO: Le procedure di accesso ai sistemi informatici, alle reti di elaboratori, devono tener conto che i cittadini possono avere tempi diversi di interazione col sistema a causa della macchina posseduta, dei dispositivi utilizzati per l'interazione, dei carichi sulle infrastrutture di telecomunicazione, o per effetto di disabilità: sotto tale profilo si devono assicurare procedure legate il meno possibile alla temporizzazione di eventi, evitare testi in movimento, azioni legate a precisi lassi di tempo e aver cura di sincronizzare le modalità alternative di presentazione: filmati, didascalie, linguaggi del corpo, ecc. La facilità di uso deve essere assicurata in tutte le presentazioni dell'Informazione, non solo in quella della procedura standard.

Art. 3. L'AUTORITÀ GARANTE

L'autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione, di concerto col Dipartimento della Funzione pubblica e con i dicasteri della Salute, della ricerca scientifica e della Innovazione tecnologica, in conformità ai principi contenuti nell'Art. 25 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, provvede a sorvegliare l'applicazione delle norme di cui alla presente Legge:

A) Provvedendo a recepire nell'ordinamento Italiano, sotto forma di proposte di regolamenti e di circolari, standards dettati da organismi ed enti internazionali e comunitari, come ad es. la raccomandazione 05/05/1999 del World Wide Web Consortium", sulla accessibilità ai contenuti web (WAI).

B) Svolgendo una funzione di impulso e di raccordo tesa a favorire un approccio unitario al problema, specie nell'ambito della RUPA, la rete Informatica unitaria per la P.A..

C) Istituendo o favorendo servizi anche automatici per il controllo di conformità ai principi esposti nella presente Legge, in tutte le fasi dello sviluppo di siti e procedure.

D) Coordinando lo sviluppo di procedure alternative e di tecnologie assistive da porre gratuitamente al servizio delle categorie di cittadini di cui al precedente articolo 2.

E) Aprendo un canale di comunicazione diretto con gli utenti, dando loro la possibilità di segnalare difficoltà e malfunzionamenti o non aderenza a questi principi di progettazione universale.

F) Effettuando una ricognizione periodica dei servizi telematici e supporti digitali diretti all'utenza da pubbliche amministrazioni centrali e locali, monitorandone il processo di adeguamento alle norme della presente Legge.

G) Favorendo progetti di interoperatività e di collaborazione tra le P.A. per una gestione ottimizzata dei servizi offerti all'utenza, con modalità basate anche sul telelavoro.

H) Utilizzando la rete Informatica unitaria per la P.A. come supporto di tali attività, con lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi servizi e soluzioni, di dimostrazioni e anticipazioni delle conquiste tecnologiche, servizi di Assistenza nell'accesso, distribuzione e Assistenza per interfacce e ausili.

Art. 4: portali e pagine web accessibili

Vengono accolte nell'ordinamento Italiano le linee Guida per l'accessibilità dei siti web contenute nella raccomandazione del 5 maggio 1999 del World Wide Web Consortium (W3C), CHE POSSONO COSÌ SINTETIZZARSI:

- Fornire alternative equivalenti al contenuto audio e visivo.

- Non fare affidamento sul solo Colore nella presentazione delle informazioni e nelle procedure di accesso.

- Usare in maniera appropriata i marcatori di Formato dei dati e protocolli standard di trasporto multimediale (come fogli di Stile), tenendo conto che non tutti i sistemi utente li supportano.

- Mostrare in chiaro sigle e acronimi, se non è possibile evitarli.

- Fornire descrizioni atte a favorire l'esplorazione non visiva di dati mostrati in maniera tabellare, attraverso meccanismi descrittivi e che ne permettano anche una esplorazione seriale.

- Assicurarsi che l'utente possa tenere sotto controllo i cambiamenti di presentazione nel corso dell'interazione col sistema.

- Progettare per garantire l'Indipendenza da dispositivo.

- Usare soluzioni che garantiscano la compatibilità con interfacce e dispositivi meno recenti, in presenza della rapidissima evoluzione delle tecnologie connesse all'Informatica e al trattamento dei dati digitali.

- Fornire Informazione per la contestualizzazione e l'Orientamento.

- Fornire chiari meccanismi di navigazione.

- Assicurarsi che i documenti siano chiari e semplici.

Art. 5. FORMA SCRITTA ED EQUIVALENTI TESTUALI

La forma scritta, basata sull'alfabeto, riveste importanza privilegiata nella interazione tra cittadini e istituzioni, non solo nei rapporti giuridici di Natura pubblicistica, ma anche spesso nei rapporti di Natura privatistica, contrattuale e di contenzioso.

Pertanto i soggetti pubblici di cui al precedente Art.2 sono tassativamente tenuti a garantire, nella erogazione di servizi per via telematica, e su supporti digitali e multimediali, anche l'accesso a tutti i contenuti testuali, fornendo in ogni caso anche una versione priva di riferimenti a elementi di presentazione, in considerazione della sua oggettiva fruibilità pressoché universale, specie con dispositivi che accedono in maniera seriale come i dispositivi vocali e Braille usati dai non vedenti.

L'obbligo di cui al comma precedente si riferisce in particolare:

A) Modulistica, istruzioni per il suo uso e relativo materiale informativo;

B) Documentazione e Informazione sulle procedure di accesso ai servizi informatici e alle banche dati di pubblico interesse;

C) Atti privati e contrattuali di pubblico interesse;

D) Dati statistici e di monitoraggio dei servizi e degli enti;

E) Materiale didattico per ogni grado della Istruzione, specie per quella dell'obbligo e nei casi di disabilità, (es. dizionari, enciclopedie, libri di testo, materiale descrittivo);

F) Le copie digitali testuali, prive di immagini digitalizzate, di caratteri di controllo di Formato, di presentazione, di composizione e di impaginazione, senza valore economico di libri, testi, pubblicazioni e riviste, possono essere distribuite gratuitamente attraverso la rete Internet ed utilizzate a scopo privato e non commerciale dalle categorie di cui all'Art. 2 della presente Legge, o comunque per fini di utilità Sociale,in estensione analogica del principio contenuto nell'Art. 68, L. 22 aprile 1941, n. 633, tutt'ora in vigore anche dopo la recente riforma del Diritto di autore;

G) Il disposto di cui alla precedente lettera F si applica in particolare a tutte le pubblicazioni prodotte da imprese editoriali che fruiscano di sovvenzioni pubbliche o ne abbiano fruito nel triennio precedente alla data di pubblicazione della presente Legge.

Art. 6. SUPPORTI DIGITALI MULTIMEDIALI

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Legge si applicano anche per il materiale formativo e informativo, i dati, le pubblicazioni telematiche anche periodiche, rivolti al pubblico o di pubblica utilità, in Formato Digitale, su supporti multimediali acquistati, distribuiti o venduti, dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici e territoriali.

Il principio di cui al capoverso precedente si applica in particolare al materiale didattico in uso nelle scuole.

Le convenzioni tra il Ministero della pubblica Istruzione e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche, dovranno garantire alle scuole di disporre di copie su supporto Digitale di strumenti didattici importanti come atlanti, dizionari, enciclopedie e libri di testo, accessibili anche agli alunni disabili, e agli insegnanti di Sostegno, assicurandone la reale fruibilità ai sensi della presente Legge.

Art. 7. BANCHE DATI E PROCEDURE DI ACCESSO.

Le procedure e le interfacce con le banche dati di pubblica utilità dovranno essere chiare e semplici, garantire l'Indipendenza dai dispositivi e dalle architetture degli utenti, prevedere accessi alternativi e facilitanti, attagliati alle esigenze specifiche dei cittadini disabili.

Nella erogazione dei servizi telematici si dovrà sempre prevedere anche procedure alternative all'interazione telematica come procedure teleassistite tramite operatore.

Le modalità di prelievo da banche dati pubbliche devono prevedere anche la possibilità di richiedere e ricevere dati attraverso media alternativi, come la posta Elettronica, anche combinata con la normale posta cartacea.

Art. 8. FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

I programmi di formazione professionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che riguardano il personale informatico o che abbiano per oggetto l'uso di tecnologie digitali e di reti di elaboratori, dovranno includere l'Informazione e la formazione sui principi sanciti dalla presente Legge, specie per quei dipendenti più a contatto con l'utenza, nella considerazione che alcune patologie riguardano una percentuale altissima e crescente di popolazione, come l'ipoacusia, la Miopia, e le altre forme di ipovisione, e possono costituire ostacolo nell'utilizzo delle nuove opportunità tecnologiche che stanno operando profonde trasformazioni sociali ed economiche nel modo di vivere e di lavorare della collettività, nell'era della comunicazione globale e della ragnatela di reti interconnesse di elaboratori.

Il Governo provvede a predisporre piani per la riqualificazione dei lavoratori disabili e delle altre categorie protette, in forza presso le pubbliche amministrazioni che per inadeguatezza degli ausili sono stati penalizzati nella crescita professionale, dando luogo a situazioni paradossali ed discriminatorie che vanno rimosse.

Particolare attenzione va riservata alla formazione all'uso delle nuove tecnologie e ausili informatici e servizi telematici per gli operatori sociali e insegnanti di Sostegno.

Art. 9. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

1. Le norme di cui alla presente Legge costituiscono attuazione del principio di "piena conoscibilità dell'azione amministrativa" di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e del principio di "Diritto di accesso ai documenti amministrativi" di cui al CAPO V della stessa, con le modalità previste dagli Art. 1, 2 e 12, comma 4, (iniziative di comunicazione di pubblica utilità) del D.LGS. 3 febbraio 1993, n. 29.

In considerazione della importanza assunta dai servizi e dalla disponibilità di risorse informatiche come mezzo di integrazione economica, Sociale, lavorativa e culturale, le presenti norme costituiscono altresì applicazione dei principi contenuti nell'art. 1, Lettere A, B, D, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in quanto il mezzo informatico, col supporto di adeguate tecnologie assistive, costituisce strumento talora privilegiato per la loro effettiva applicazione.

2. Ai provvedimenti amministrativi connessi alla Tutela degli interessi legittimi di cui alla presente Legge, si applicano i termini, le procedure e le sanzioni previste dal CAPO I e dagli Art. 24 e 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificate dal CAPO II della Legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotta dall'Art. 20 Legge 15 marzo 1997, n. 59, fatte salve le deroghe previste all'Art. 12 della Legge 24 ottobre 1977, n. 801 e all'Art. 9 Legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'Art. 26 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668.

3. Al risarcimento dei danni ingiusti provocati dalla inosservanza delle norme contenute nella presente Legge si applica la disciplina prevista dall'Art. 2043 C.C. o, in presenza di illecito contrattuale, la disciplina prevista dall'Art. 1218 C.C., ai sensi dell'Art. 35 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

4. La responsabilità penale per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si rendano colpevoli di atti omissivi in relazione alle norme della presente Legge, è disciplinata ai sensi dell'Art. 323 C.P. (Abuso di ufficio).

5. Le gare di appalto per la progettazione, l'allestimento e la manutenzione di siti informatici, per lo sviluppo di applicazioni Software, per la concessione di servizi telematici, dovranno prevedere modalità attuative atte a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente Legge. Stante la analogia tra le barriere architettoniche e quelle della comunicazione di cui alla presente Legge, ai progettisti di siti informatici, ai responsabili del loro allestimento e dello sviluppo di applicazioni Software, ai responsabili del loro collaudo, per le realizzazioni non conformi alle norme della presente Legge, si applicano le sanzioni previste dall'Art. 24, comma 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Agli oneri economici derivanti dalla presente Legge si provvede con fondi ordinari di bilancio del dicastero della funzione pubblica.

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ELENCO DEI 151 FIRMATARI DELLA PROPOSTA

Donato Taddei, Michele Lastilla, Arturo Tomaselli, Sergio Pasquini, Adolfo Goletto, Carlo Loiodice, Timothy Arquilla, Michele Cioffi, Daniele Rigoldi, Giuseppe Fornaro, Pina Ceriello, Nicola Toscano, Enrico Mosca, Mario Patalano, Franco Botti, Nunziante Esposito, Francesco Tranfaglia, Daniela Floriduz, Carlo Alifano, Angela Bellarte, Anna Salvati, Luca Davanzo, Elio Buontempo, Armando Giampieri, Gianluca Nucci, Raffaella Giordano, Michele Moliterni, Luigi Latini, Nicola Forese, Strato Petrucci, Giuseppina Villa, Giovanni Urso, Lucia Russo, Irene Balbo, Giovanni Iorio, Giuseppe De Falco, Giuseppina Calcaterra, Enrico Bruscolini, Ciro Cascinelli, Riccardo Di Bartolo, Giuseppe Gargiulo, Roberto Realdini, Girolamo Laiti, Pasquale Villa, Fabrizio Marini, Giuseppe Carbone, Maurizio Viglianco, Michele Finizio, Franco Fratta, Giuseppe Fini, Carlo Zanada, Maria Luisa De Gruttola, Luigi Bruno, Luisa Realdini, Francesco Pochettino, Giuseppina Criscuolo, Marco Olivetti, Mario Palma, Giuliano Artico, Antonio Quatraro, Fabio Massimo Pugliese, Emanuele Anedda, Bruno Toscan, Sergio Di Luca, Franco Vannoni, Angelo Fiocco, Lucia Gurrieri, Giuseppe Romagnoli, Flavio Fogarolo, Pasquale Marino, Oscar Donato Savoldelli, Egidio Carantini, Paolo Graziani, Andrea Prantoni, Giuseppe Del Vecchio, Marina Zucconelli, Gianluigi Coppelletti, Aristeo De Carolis, Alessia Lorieri, Alfio Giaro, Antonio Ferrazza, Franco De Caro, Valerio Giocoli, Angelo Coppola, Domenico Terracciano, Francesco Alborghetti, Ivano Zardi, Michele Altieri, Lucia Berzero, Graziano Montagner, Luigi Marciano, Andrea Busato, Fabio Ferrero, Biagio Morelli, Mauro Travaini, Bruno Scola, Franca Belluco, Alessandro Pannocchi, Sante Casagrande, Gerlando Sorce, Enzo Dall'Igna, Maurizio Lo Piccolo, Alessandro Gualdo, Franco Bomprezzi, Mario Alciati, Massimo Vettoretti, Antonio Bruno, Rosa Scaturchio, Federico Zamboni, Franco Fraccolla, Umberto Del Vedovo, Antonio Catalano, Gabriele D'Angelo, Tiziano Gaspari, Lucia Ghisolfi, Giorgio Leonardi, Pino Servidio, Antonio Vetturini, Giorgio Zamca, Anna Maria Mantovani, Luciano Carraro, Rita Trama, Salvatore Esposito filomena Trama, Maria Esposito, Orsola Ruggero, Alfonso Iannicelli, Catello Iannicelli, Gioacchino Iannicelli, Anna Felvini, Elena Di Ruocco, Ignazio Cozzoli, Giuseppe Antonio Vitale, Piero Traversa, Cinzia Coluzzi, Otello Urso, Fernando Torrente, Giuseppe Parisi, Nicola Ferrando, Stefano Buscaglia, Francesco Marchini, Claudio Conti, John Fischetti, Vittorio Biglia, Francesco Pezzino, Eduardo Martucci, Carla Mondolfo, Davide Fortini, Luigi Ventura, Vittorino Perin, Ivano Angeloni