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Proposta di Legge per il Diritto di accesso all'Informazione digitale - Capitolo 7

Pubblicato il 27/02/2024 08:00 
 

11 settembre 2000: Invio ai deputati del mio testo di Legge

Subject: Al gruppo di Lavoro AIPA

Date: 19 settembre 2000

ACCESSIBILITÀ, Tecnologia Informatica E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ritenendolo materiale di qualche attinenza con la riunione del 27 C.M. presso l'AIPA, si dà qui conto di una iniziativa condotta da me, Donato Taddei.

In data 11 settembre ho inviato ai 620 Onorevoli Deputati del Parlamento Italiano una bozza di Disegno di Legge da me compilata.

Continuando a ricevere lusinghieri apprezzamenti da Onorevoli di molte parti politiche, ribadisco la esigenza di far presto perché il Clima già preelettorale potrebbe far facilmente slittare di un anno la iniziativa legislativa cui si sono già dichiarati disponibili alcuni Onorevoli.

Segue il testo integrale:

Mi permetterei richiamare la vostra attenzione sull'Art. 3 in cui si parla dell'AIPA e l'Art.4 in cui si parla di W3C.

Buon Lavoro e arrivederci al 27,

Donato Taddei

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Subject: Diritto di accesso alla Informazione Digitale

EGR. ON. DEPUTATO,

Sono Donato Taddei (e-mail: do.taddei@agora.stm.it), di 46 anni. Sono non vedente e dal 1984 Lavoro come informatico presso l'INPS di Napoli; recentemente faccio parte del gruppo di Lavoro che segue centralmente il discorso della accessibilità del sito INPS da parte dei disabili e di un analogo gruppo di Lavoro sul tema presso l'AIPA, l'Autorità Informatica per la P.A..

Questo tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Camera, con la realizzazione del sito alternativo wai.camera.it, con le prese di posizione pubbliche del Presidente Violante, con la presentazione di mozioni e interpellanze da parte di Onorevoli Deputati di varie parti politiche.

Da oltre un anno il Governo è al Lavoro sul tema attraverso dei forums e due gruppi di Lavoro: uno presso il dicastero della Funzione Pubblica, l'altro, di cui faccio parte, presso l'Autorità Informatica.

Tuttavia ciò che mi spinge a sottoporle questa bozza di articolato, inviata a tutti gli Onorevoli Deputati di tutte le parti politiche, è la considerazione che sia necessaria ed urgente una Legge di iniziativa Parlamentare che stabilisca dei principi generali e delle linee Guida, costituendo un quadro di riferimento coerente e organico su cui fondare la successiva regolamentazione ad opera degli organismi governativi.

Gli errori e le improprietà di Linguaggio contenuti nella bozza di articolato che segue,da me compilata, derivano dal fatto che non sono un Tecnico giurista. Le ridondanze e i pleonasmi derivano invece dal tentativo di focalizzare meglio i concetti esposti: pur nella duplice veste di Tecnico informatico e di utente Disabile, non nascondo di aver trovato difficoltà a sintetizzare in forma di articolato questa materia alquanto complessa. Immagino le difficoltà che possono trovare persone, ancorché Legislatori, che non si sono mai occupati finora di queste tematiche!

Il senso di questo modesto contributo, che altrimenti sarebbe solo stupida presunzione, è appunto proprio questo.

Nella ipotesi più lusinghiera mi aspetterei che Ella, magari insieme ad altri Onorevoli Deputati, meglio ancora se in maniera trasversale, presentasse un Disegno di Legge che riprenda, migliorati, i contenuti di questo testo.

In subordine mi aspetterei che Ella Le dia una scorsa, magari per trarne elementi di riflessione e/o di Informazione.

Le sarei poi grato se volesse informarmi di eventuali sviluppi che dovessero nascere da questa iniziativa. Sono a disposizione per chiarimenti e rilievi.

Infine mi voglia scusare per tutto quanto abbia potuto disturbarla o irritarla.

Distintamente

Donato Taddei

Napoli, 10/09/2000

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PROPOSTA DI Legge PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL Diritto DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLE RISORSE INFORMATICHE PUBBLICHE.

Art. 1. Diritto di accesso

Lo Stato garantisce a tutti i cittadini, applicando il principio Costituzionale di uguaglianza, il Diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici erogati dalla pubblica amministrazione, in considerazione della grande rilevanza Sociale dell'impatto delle tecnologie basate sull'uso di reti di elaboratori, in particolare il fenomeno Internet.

La rilevanza Sociale ed economica dei sistemi informatici assorbe da tempo quote significative del P.I.L. e determina radicali cambiamenti nel modo di lavorare, di istruirsi, di fruire di nuovi e diversi servizi.

L'accesso e la fruizione delle informazioni digitali, specie per via telematica, sono sempre più collegati a Diritti costituzionali fondamentali.

La pubblica amministrazione deve provvedere a rimuovere le barriere tecnologiche che si stanno producendo creando nuovi analfabetismi e nuove disabilità, precludendo a vaste categorie di cittadini l'esercizio di Diritti fondamentali.

Art. 2. Principi di progettazione e gestione dei siti e dei servizi

Le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici, economici e non, e tutti i soggetti di Diritto pubblico sono tenuti, nell'allestimento e nella gestione di siti, banche dati e servizi telematici, a porre particolare attenzione per assicurare il Diritto di cui al precedente Art. 1, a tutte le categorie di cittadini, specie se svantaggiati o disabili. IN particolare:

- Anziani, spesso affetti da riduzioni e limitazioni sensoriali, motorie, cognitive.

- Cittadini sottoscolarizzati, non scolarizzati e privi di conoscenze informatiche.

- Bambini svantaggiati e disabili in obbligo scolare.

- Cittadini affetti da disabilità sensoriali (non vedenti, non udenti, ipovedenti, ipoudenti ecc.).

- Cittadini affetti da disabilità motorie anche gravi.

- Cittadini affetti da problemi psichici con disturbi e ritardi nell'apprendimento, nella comunicazione, nella vita di relazione.

Deve attenersi ai seguenti principi generali:

A) PRINCIPIO DI Indipendenza DAL DISPOSITIVO: I sistemi informatici, i servizi telematici, i supporti contenenti informazioni digitalizzate di interesse Sociale devono essere accessibili a tutti i cittadini, tenendo conto che essi possono possedere macchine diverse, per dimensioni, capacità, velocità, architettura, sistema operativo, interfaccia utente, dispositivi di interazione col sistema e con l'Informazione e la sua fruizione, come periferiche alternative.

B) PRINCIPIO DI PRESENTAZIONE EQUIVALENTE: Le informazioni e le procedure di accesso ai sistemi e alle reti di cui al punto A, devono sempre distinguere l'Informazione principale dalla sua presentazione standard. L'Informazione principale deve essere disponibile anche secondo modalità alternative di presentazione: deve essere sempre possibile l'accesso alle informazioni sia con interfacce grafiche e basate su dispositivi di puntamento, sia attraverso interfacce testuali,con comandi a Tastiera, con terminali ridotti o ingranditi, con terminali GSM e computers palmari ie da Automobile,lettori di schermi collegati a dispositivi speciali (es. barre Braille, dispositivi di Sintesi Vocale,emulatori di Mouse, cannucce,dispositivi di telecomando, ecc.). In considerazione del fatto che l'Informazione principale deve essere veicolabile attraverso differenti canali sensoriali, le immagini e i suoni rilevanti ai fini dell'Informazione delle procedure di accesso, devono essere sempre associati a riferimenti testuali e descrittivi, che ne chiariscano o sostituiscano la funzione. Ove questo risulti utile il contenuto testuale può essere arricchito, specificato o chiarito con immagini e suoni, animazioni, filmati, e quanto altro possa facilitare la comunicazione, la fruizione delle informazioni e l'interazione col sistema, utilizzando a pieno le possibilità multimediali rese disponibili dalla Tecnologia attuale.

C) PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ E SEMPLICITÀ D'USO: Elaboratori, devono tener conto che i cittadini possono avere tempi diversi di interazione col sistema a causa della macchina posseduta, dei dispositivi utilizzati per l'interazione, dei carichi sulle infrastrutture di trasporto, o per effetto di disabilità: sotto tale profilo si devono assicurare procedure legate il meno possibile alla temporizzazione di eventi, evitare testi in movimento, azioni legate a precisi lassi di tempo e aver cura di sincronizzare le modalità alternative di presentazione: filmati, didascalie, linguaggi del corpo, ecc. La facilità di uso deve essere assicurata in tutte le presentazioni dell'Informazione, non solo in quella della procedura standard.

Art. 3. L'Autorità garante

L'Autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione provvede a sorvegliare l'applicazione concreta dei principi esposti nel presente atto:

A) Provvedendo a recepire nell'ordinamento Italiano, sotto forma di proposte di regolamenti e di circolari, standard dettati da sette organismi ed enti internazionali e comunitari, come ad es. la raccomandazione 05/05/99 del World Wide Web Consortium, sulla accessibilità ai contenuti Web (WAI).

B) Svolgendo una funzione di impulso e di raccordo tesa a favorire un approccio unitario al problema, specie nell'ambito della costituenda rete Informatica unitaria per la pubblica amministrazione.

C) Istituendo o favorendo servizi anche automatici per il controllo di conformità ai principi esposti nella presente Legge, in tutte le fasi dello sviluppo di siti e procedure.

D) Coordinando lo sviluppo di procedure alternative e di tecnologie assistive da porre gratuitamente al servizio delle categorie di cittadini di cui al precedente articolo 2.

E) Aprendo un canale di comunicazione diretto con gli utenti, dando loro la possibilità di segnalare difficoltà e malfunzionamenti o non aderenza a questi principi di progettazione universale.

F) Effettuare una ricognizione periodica dei servizi telematici e supporti digitali diretti all'utenza da pubbliche amministrazioni centrali e locali, monitorandone il processo di adeguamento alle norme della presente Legge.

G) Favorire progetti di interoperatività e di collaborazione tra le P.A. per una gestione ottimizzata dei servizi offerti all'utenza, con modalità di telelavoro.

H) Utilizzare la rete Informatica unitaria per la P.A. come supporto di tali attività, con lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi servizi e soluzioni, di dimostrazioni e anticipazioni delle conquiste tecnologiche, servizi di Assistenza nell'accesso, distribuzione e Assistenza su interfacce e ausili.

Art. 4: Portali e pagine Web accessibili

Vengono accolte nell'ordinamento Italiano le linee Guida per l'accessibilità dei siti Web contenute nella raccomandazione del 5 maggio 1999 del World Wide Web Consortium (W3C), che possono cosi' sintetizzarsi:

- Fornire alternative equivalenti al contenuto audio e visivo. informazioni e nelle procedure di accesso.

- Usare in maniera appropriata i marcatori di Formato dei dati e protocolli standard di trasporto multimediale (come fogli di Stile). Tenendo conto che non tutti i sistemi utente li supportano.

- Mostrare in chiaro sigle e acronimi, se non è possibile evitarli.

- Fornire descrizioni atte a favorire l'esplorazione non visiva di dati mostrati in maniera tabellare, attraverso meccanismi descrittivi e che ne permettano anche una esplorazione seriale.

- Assicurarsi che l'utente possa tenere sotto controllo i cambiamenti di presentazione nel corso dell'interazione col sistema.

- Progettare per garantire l'Indipendenza da dispositivo.

- Usare soluzioni che garantiscano la compatibilità con interfacce e dispositivi meno recenti, in presenza della rapidissima evoluzione delle tecnologie connesse all'Informatica e al trattamento dei dati digitali.

- Fornire Informazione per la contestualizzazione e l'Orientamento.

- Fornire chiari meccanismi di navigazione.

- Assicurarsi che i documenti siano chiari e semplici.

L'autorità Informatica, con propria circolare, provvede a una regolamentazione più dettagliata per quegli elementi di presentazione che creano problemi e rappresentano ostacolo o impedimento nell'accesso per particolari categorie di cittadini: immagini sensibili, riquadri, testi in movimento non controllabile dall'utente, eventi la cui temporizzazione non è controllabile, effetti di presentazione dannosi, defatiganti, specie se collegati a dispositivi di largo consumo (come sfarfalli e lampeggiamenti ad alta frequenza degli schermi, specie se non recentissimi).

Art. 5. Forma scritta ed equivalenti testuali

La forma scritta, basata sull'alfabeto, riveste importanza privilegiata nella interazione tra cittadini e istituzioni, non solo nei rapporti giuridici di Natura pubblicistica, ma anche spesso nei rapporti di Natura privatistica, contrattuale e di contenzioso.

Pertanto i soggetti pubblici di cui al precedente Art.2 sono tenuti a garantire, nella erogazione di servizi per via telematica, e su supporti digitali e multimediali, anche l'accesso a tutti i contenuti testuali, fornendo in ogni caso anche una versione priva di riferimenti a elementi di presentazione, in considerazione della sua oggettiva fruibilità pressoché universale, specie con dispositivi che accedono in maniera seriale come i dispositivi vocali e Braille usati dai non vedenti.

L'obbligo di cui al comma precedente si riferisce in particolare:

A) Modulistica, istruzioni per il suo uso e relativo materiale informativo.

B) Documentazione e Informazione sulle procedure di accesso ai servizi informatici e alle banche dati di pubblico interesse.

C) Atti privati e contrattuali di pubblico interesse.

D) Dati statistici e di monitoraggio dei servizi e degli enti.

E) materiale didattico per ogni grado della Istruzione, specie per quella dell'obbligo e nei casi di disabilità, (es. dizionari, enciclopedie, libri di testo, materiale descrittivo). le copie solo testo e senza valore economico di libri e pubblicazioni.

F) In deroga alle norme sul Diritto di autore, recependo il principio contenuto nella recente direttiva cee in materia di Diritto di autore e di pirateria Informatica, le copie digitali testuali, prive di immagini digitalizzate, di caratteri di controllo di Formato, di presentazione, di composizione e di impaginazione, senza valore economico di libri, testi, pubblicazioni e riviste, possono essere distribuite gratuitamente attraverso la rete Internet ed utilizzate a scopo privato e non commerciale dalle categorie di cui all'Art. 2 della presente Legge, o per fini di utilità Sociale, o l'autore ne dia consenso e ne sia informato.

Art. 6. supporti digitali multimediali

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Legge si applicano anche per il materiale formativo e informativo, i dati, le pubblicazioni telematiche anche periodiche, rivolti al pubblico o di pubblica utilità, in in Formato Digitale su supporti multimediali acquistati, distribuiti o venduti, dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici e territoriali.

Il principio di cui al capoverso precedente si applica in particolare al materiale didattico in uso nelle scuole.

Le convenzioni tra il Ministero della pubblica Istruzione e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche, dovranno garantire alle scuole di disporre di copie su supporto Digitale di strumenti didattici importanti come atlanti, dizionari, enciclopedie e libri di testo, accessibili anche agli alunni disabili, e agli insegnanti di Sostegno, assicurandone la reale fruibilità ai sensi della presente Legge.

Art. 7. Banche dati e procedure di accesso

Le procedure e le interfacce con le banche dati di pubblica utilità dovranno essere chiare e semplici, garantire l'Indipendenza dai dispositivi e dalle architetture degli utenti, prevedere accessi alternativi e facilitanti, attagliati alle esigenze specifiche dei cittadini disabili.

Nella erogazione dei servizi telematici si dovrà sempre prevedere anche procedure alternative all'interazione telematica come procedure teleassistite tramite operatore.

Le modalità di prelievo da banche dati pubbliche devono prevedere anche la possibilità di richiedere e ricevere dati attraverso media alternativi, come la posta Elettronica, anche combinata con la normale posta cartacea.

Art. 8. Formazione e riqualificazione professionale

I programmi di formazione professionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che riguardano il personale informatico o, che abbiano per oggetto l'uso di tecnologie digitali e di reti di elaboratori, dovranno includere l'Informazione e la formazione sui principi sanciti dalla presente Legge, specie per quei dipendenti più a contatto con l'utenza, nella considerazione che alcune patologie riguardano una percentuale altissima e crescente di popolazione, come l'ipoacusia, la Miopia, e le altre forme di ipovisione, e possono costituire ostacolo nell'utilizzo delle nuove opportunità tecnologiche che stanno operando profonde trasformazioni sociali ed economiche nel modo di vivere e di lavorare della collettività, nell'era della comunicazione globale e della ragnatela di reti interconnesse di elaboratori.

Il Governo provvede a predisporre piani per la riqualificazione dei lavoratori disabili e delle altre categorie protette, in forza presso le pubbliche amministrazioni che per inadeguatezza degli ausili sono stati penalizzati nella crescita professionale, dando luogo a situazioni paradossali ed discriminatorie che vanno rimosse.

Particolare attenzione va riservata alla formazione all'uso delle nuove tecnologie e ausili informatici e servizi telematici per gli operatori sociali e insegnanti di Sostegno.

Art. 9. Disposizioni sanzionatorie e finali

Per i soggetti pubblici di cui al precedente Art. 2 che si rendano inadempienti alle disposizioni della presente Legge, si applica la disciplina prevista per l'inadempienza, colposa o dolosa, e nei casi di recidiva o di mancanza grave, si applica la disciplina della interruzione di pubblico servizio e dell'abuso di potere, con le relative implicazioni penali.

I cittadini possono adire la magistratura amministrativa per tutelare gli interessi legittimi originati dalla presente Legge e vedere riconosciuto il proprio Diritto al risarcimento per i danni subiti.

Il Giudice, nella commina di sanzioni amministrative, civili o penali dovrà tener conto del rapporto tra risorse disponibili e disagio Sociale provocato dal disservizio,specie se a carico di cittadini disabili e o svantaggiati, delle cui esigenze specifiche si dovrà tener conto anche per quanto riguarda la determinazione della misura del risarcimento dei danni.

Agli oneri economici derivanti dalla presente Legge si provvede con fondi ordinari di bilancio del dicastero della funzione pubblica.

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Grazie per l'attenzione!

Contatti

Donato Taddei

III TRAV. S. DONATO 84

80126 Napoli - Pianura

Tel. 081 72.64.614

Tel. ufficio 081 75.58.130

e-mail: do.taddei@agora.stm.it

Napoli, 10/9/2000