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Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità – AGOSTO 2020

Aggiornato il 01/09/2020 19:00 
 

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali. La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:
1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

VEICOLI
Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
Iva agevolata al 4% sull’acquisto
Esenzione dal bollo auto
Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
Detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti

SPESE SANITARIE
Deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

ASSISTENZA PERSONALE
Deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
Detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO NON VEDENTI
I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie.

La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione

Spese di acquisto
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

L’agevolazione Iva
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche all’acquisto contestuale di optional

L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.

L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.