Ricorso contro UICI Catania: La Direzione Regionale dichiara la propria incompetenza
Livio Belluso Aggiornato il 09/10/2020 08:00
Vi ricordate dei ricorsi avverso alla ripartizione dei seggi, in applicazione dell’articolo 25 comma 44 del Regolamento, all'Assemblea elettiva dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catania del 21 giugno scorso?
La Direzione regionale siciliana di UICI ha emanato il verdetto, respingendo il ricorso.
Catania, 08/09/2020
Oggetto: Ricorso Gerarchico del 01/07/2020 e Ricorso del 13/07/2020
In riferimento a quanto in oggetto, con la presente le comunico che la Direzione Regionale UICI nella riunione del 07/09/2020, valutate le controdeduzioni ed i pareri assunti, all’unanimità si è espressa nel respingimento del Ricorso Gerarchico del 01/07/2020, confermando la corretta interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e regolamentari.
Con riferimento al ricorso/richiesta del 13/07/2020, la Direzione Regionale UICI nella riunione del 07/09/2020 ha dichiarato la propria incompetenza in quanto non rientrante nella Materia dei ricorsi gerarchici e comunque non supportata da sufficiente motivazione.
Con l’occasione Le ricordo il Suo Diritto ad impugnare la decisione della Direzione Regionale UICI dinnanzi al Consiglio Regionale Siciliano UICI nel termini e modi indicati dallo Statuto e Regolamento Sociale.
Distinti saluti
Il Presidente Regionale: Professor Gaetano Minincleri.
Il rigetto del ricorso di I grado pronunciato all’unanimità dalla Direzione Regionale della Sicilia, in data 07/09/2020, è illegittimo ed infondato e si contesta in toto, per i seguenti motivi:
- La Direzione Regionale ha disatteso quanto prescritto all’art.26 comma 4 del Regolamento omettendo, ingiustificatamente, di trasmettere allo scrivente le controdeduzioni regolarmente richieste in data 13/07/2020 prot. N., commettendo una grave inadempienza per la mancata osservanza del disposto regolamentare, che, dispone l’obbligo di trasmissione delle controdeduzioni entro 15 giorni dalla richiesta.
Si riporta il testo dell’art.26 comma 4 del Regolamento:
Art. 26 R
4. Una volta pervenuto il ricorso, entro quindici giorni devono essere chieste all’organo impugnato le controdeduzioni, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. - In merito ai contenuti del rigetto del ricorso pronunciato dalla Direzione Regionale Siciliana in I Grado si contesta con forza l’assoluta insufficienza delle motivazioni espresse. Si Legge, infatti, testualmente: “La Direzione Regionale UICI valutate le controdeduzioni ed i pareri assunti, all’unanimità si è espressa nel respingimento del Ricorso”.
È evidente che mancano del tutto le motivazioni in quanto le controdeduzioni cui la lettera fa riferimento non sono mai state prodotte, mentre, i pareri a cui si riferisce sono del tutto fantomatici e invalutabili, in quanto, mai prodotti ad alcuno e in nessuna Forma.
In merito al ricorso in I grado con cui lo scrivente richiedeva il riconteggio delle schede, Dalla Lettura della risposta della Direzione Regionale UICI Sicilia emerge un chiaro contrasto tra la dichiarazione di incompetenza in Materia che rende, a questo punto, quanto mai inopportuna e deliberatamente arrogata, la contestuale dichiarazione di assenza di motivazioni.
Si riporta, di seguito, il disposto dell’art.26 dello Statuto:
ART. 26 (S)
RICORSI GERARCHICI
1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:
a) avverso gli atti della Sezione territoriale il ricorso va presentato alla Direzione Regionale, che, decide in primo grado ed al Consiglio Regionale, che, decide in secondo grado;...
Alla luce di quanto esposto, ritengo alquanto sconcertante, che, la Direzione Regionale reputi l’oggetto del ricorso un atto che non rientra nelle competenze della sezione territoriale. Poiché, non ho trovato in nessun altro articolo dello Statuto e del Regolamento nessun altro disposto in Materia di ricorsi gerarchici, mio malgrado, devo rilevare che il Presidente Regionale e la Direzione Regionale tutta abbiano disatteso quanto disposto dall’art.26 comma 1 dello Statuto commettendo una grave inadempienza, nonché, un abuso di potere.
In conclusione reputo che ci troviamo di fronte alla multipla inosservanza delle norme statutarie e regolamentari. Infatti, non soltanto l’errata applicazione dell’art.25 comma 44, ma anche l’art.26 comma 4 e l’art. 26 comma 1.
Mi chiedo a cosa serve Scrivere, modificare e pubblicare uno Statuto ed un Regolamento se poi viene disatteso ed i trasgressori impuniti?
Da più parti ho sempre letto che le regole vanno rispettate… Ma siamo sicuri che sia proprio così?
Infine, mi chiedo: cosa fare?
Livio Belluso.
Il ricorso avverso la ripartizione dei seggi da parte di UICI Catania si può Leggere da Questo articolo