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Decreto semplificazioni e IVA agevolata al 4%: La prescrizione del medico specialista non serve più

Pubblicato il 21/09/2020 08:30 
 

Il 10 settembre la Camera dei deputati ha approvato la Conversione in Legge del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, il cosiddetto Decreto semplificazioni, contenente misure urgenti per la semplificazione e l'Innovazione Digitale. In particolar modo ci vogliamo soffermare sull'articolo 29 bis, che riguarda l'accesso alle agevolazioni fiscali dei sussidi tecnici e informatici rivolti alle persone con disabilità.

La Legge 30 del 28 febbraio 1997 ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% sui sussidi tecnici e informatici rivolti a favorire l'Autonomia e l'integrazione anche delle persone con disabilità visiva.

"Sono “sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di Handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o Grafica, il controllo dell'Ambiente e l'accesso alla Informazione e alla Cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di Natura motoria, visiva, uditiva o del Linguaggio."

Fino ad ora, chi si è avvalso dell'Agevolazione IVA al 4% ha prodotto al commerciante il verbale di invalidità o di Handicap, rilasciato dalle competenti commissioni, e una “specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio Tecnico ed informatico e la menomazione motoria, visiva, uditiva o del Linguaggio.

L'articolo 29 bis del Decreto semplificazioni al comma 2 recita: ...prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza.

L'articolo 29 bis, Per essere effettivamente applicato, necessita di successivi atti normativi e regolamentari. Con proprio Decreto di Natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del presente Decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998....

La soluzione approvata dal Decreto semplificazioni sopprime l'obbligo della prescrizione autorizzativa, soppressione che per una persona Disabile si traduce in una effettiva semplificazione della procedura. Si pensi che sino ad ora il più delle volte il medico specialista ignora l'effettivo collegamento funzionale tra il sussidio Tecnico ed informatico e la menomazione, limitandosi a rilasciare la prescrizione dietro dettatura della persona Disabile interessata. Si aspetta ora il Decreto del MEF che indicherà come godere di tale semplificazione, con la speranza che resti davvero semplificazione e non vengano introdotti altre bizzarrie burocratiche giusto per continuare a complicare l'accesso dei disabili a tali agevolazioni.


Art. 29-bis. – (Modifica all'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35) – 1. All'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'Autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

2. Con proprio Decreto di Natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del presente Decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza.