DiGrande.it

Non Vedenti, Braille e Tecnologie di Stampa

Questo sito usa Cookie per personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità per social media e analizzare i collegamenti. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione acconsenti al loro uso.
Leggi la Cookie Policy di DiGrande.it

"Semplificazione" sull'IVA al 4% per i sussidi tecnici e informatici: una riflessione

Pubblicato il 10/05/2021 10:00 
 

C'è chi esulta per questa importante modifica della procedura per usufruire dell'IVA al 4%. C'è invece chi pensa che abbiamo scampato il pericolo dei furbetti che, senza la certificazione del medico oculista dell'ASL, avrebbero abusato della legge (viva la fiducia nel prossimo). Altri pensano che la modifica dia un contentino a questo e a quello, continuando a lasciare troppa burocrazia nella procedura di acquisto di un sussidio.

Il decreto del 7 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio (in vigore da questa data), disciplina e modifica la procedura per l'acquisto con IVA agevolata al 4% di sussidi tecnici e informatici per le persone con disabilità. Il 10 settembre la Camera dei deputati aveva approvato la conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, il cosiddetto Decreto semplificazioni, contenente misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. L'articolo 29 bis riguardava l'accesso alle agevolazioni fiscali dei sussidi tecnici e informatici rivolti alle persone con disabilità.

La Legge 30 del 28 febbraio 1997 ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% sui sussidi tecnici e informatici rivolti a favorire l'autonomia e l'integrazione anche delle persone con disabilità visiva. Fino al 3 maggio scorso, chi si è avvalso dell'agevolazione IVA al 4% ha prodotto al commerciante il verbale di invalidità o di handicap, rilasciato dalle competenti commissioni, e una “specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale si evince il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

L'articolo 29 bis del Decreto semplificazioni al comma 2 recitava: ...prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.

La soluzione approvata dal Decreto semplificazioni avrebbe dovuto sopprimere l'obbligo della prescrizione autorizzativa, soppressione che per una persona disabile si sarebbe tradotta in una effettiva semplificazione della procedura. Si pensi che il più delle volte il medico specialista, ignorando l'effettivo collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione, si limitava a rilasciare la prescrizione dietro dettatura della persona disabile interessata.

Dal 4 maggio in poi si stabilisce apparentemente che non è più necessaria la prescrizione autorizzativa del medico specialista dell'ASL, ma "basta" il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.». C'è però un comma che pone delle eccezioni e dice: "I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall'art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale."

In pratica tutti i certificati attualmente in possesso delle persone con disabilità, inclusi i ciechi civili e di guerra, non possiedono tale requisito. Quelli futuri lo saranno, ma è improponibile chiedere a chi oggi ha una disabilità, è stato sottoposto a visita, possiede tutte le certificazioni, di essere sottoposto a visita per aggiornare il proprio certificato, come se dalle disabilità non rivedibili da un giorno all'altro si potesse guarire. Quindi, così come quando si compra la frutta e la verdura a chilometro zero, la "semplificazione", acclamata o paventata a seconda della fiducia che ognuno ripone nel prossimo, risulta proprio a metà. Dal medico specialista dell'ASL, che solitamente non sapeva nulla di sussidi e disabilità, la patata bollente del certificato da esibire è passata al medico di base. Certo, si accorciano le distanze da percorrere e magari col proprio medico di base c'è più confidenza, quindi i tempi si restringono e la procedura diventa meno stressante, per non dire vessatoria. Resta il fatto che la certificazione che la persona con disabilità chiederà al medico di base da quest'ultimo non sarà dovuta gratuitamente, né il medico di base è in obbligo di conoscere la galassia di sussidi grandi e piccoli presenti nel fantastico mondo della disabilità. Egli avrà la facoltà di rilasciare a pagamento la certificazione. Insomma, a discrezione del medico di base che ognuno si trova (viva il mio medico di base!), il certificato che attesti il collegamento blah blah sarà rilasciato gratis o a pagamento.

Bisogna ulteriormente chiarire e interpretare un passaggio della legge, quelle tre parole che dicono "esibire in copia" del comma 2-bis. Nel comma 2 si dice esplicitamente "producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata", cioè una fotocopia del verbale di invalidità o 104 da produrre (lasciare) al negoziante. Invece al nuovo comma 2-bis in riferimento al certificato del medico di base si dice esplicitamente "da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante", che dovrebbe significare da esibire "mostrare" in fotocopia al negoziante, senza obbligo di rilascio. Per me è chiaro, ma sarà chiaro anche a tutti i soggetti che entrano in gioco? Ognuno la interpreterà come gli fa più comodo, anche se la differenziazione dei termini indica la precisa volontà del legislatore di regolare il comportamento di come utilizzare i certificati. In più, il certificato del medico curante sarà valido in copia per tutti gli altri acquisti dello stesso tipo? oppure ogni volta dovremo tornare dal medico a farci fare un nuovo certificato?

A me questa nuova procedura puzza più della precedente. Quindi, a seconda del valore del sussidio da comprare, nel caso che il certificato dovesse essere fatto dal medico ogni volta e a pagamento, e dovesse essere lasciato in originale al negoziante, nei casi di piccoli sussidi l'IVA al 4% neanche avrà senso chiederla, perché le spese per il certificato supereranno l'agevolazione.

Ora veniamo alla paura che in assenza di una certificazione si sarebbero verificati fiumi di sangue di abusi, come pensano alcune persone. Per esempio, un disabile che compra a ruota continua computer per sé, per i parenti, per gli amici e per tutto il vicinato (tra l'altro dando una mano all'Italia digitale... si scherza), lo farebbe impunemente attaccandosi come un parassita alle gonadi dello Stato. Ma fermiamoci un attimo a pensare, usciamo dal fantasy di Biancaneve e della matrigna cattiva: la fatturazione elettronica allora a che serve? vogliamo raccontarci che abusi simili non si rileverebbero dalla fatturazione elettronica dei prodotti a cui viene applicata l'IVA al 4%? vogliamo essere tanto più realisti del re e dirci che se un disabile oggi dovesse comprare cento smartphone con sintesi vocale all'anno (tutti gli smartphone hanno una sintesi vocale), per parenti amici e vicinato, l'Agenzia delle Entrate non rileverebbe alcuna anomalia? Allora a che diavolo serve la fatturazione elettronica se il sistema non rileva queste anomalie e non manda un alert a chi di dovere? Siamo tutti costantemente e continuamente controllati e ancora paventiamo il rischio di mio nonno che viveva negli anni '50. Ci vuole una enorme forza fisica e mentale ad essere disabili: altro che fragili! E basta una volta per tutte con queste paranoie del dopoguerra! Se fossimo veramente uniti nessuno sarebbe in grado di legiferare abbassando la nostra qualità di vita con regole illogiche.

Datemi un mondo dove io disabile entro in un qualsiasi negozio, esibisco il mio certificato e il commesso verifica se il prodotto che intendo acquistare è con IVA agevolata o completa: quindi compro senza altre rotture di scatole. Ma meglio, datemi un mondo dove l'IVA agevolata neanche esiste, perché lo Stato offre a tutti i suoi cittadini servizi e civiltà alla pari. Fidiamoci di noi stessi, una volta tanto: smettiamola di essere gli artefici della nostra mediocrità!

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 aprile 2021
Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, che ha stabilito le condizioni e le modalità per l'applicazione, alle cessioni e importazioni di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento;

Visto l'art. 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilendo che i verbali delle Commissioni mediche integrate di cui all'art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità e che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, aggiorna il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1

All'art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente

nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall'art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021
Il Ministro